Art. 4.
(Regolamento).

      1. Nell'ambito delle finalità di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e sentito l'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi, detta le disposizioni per l'attuazione di quanto previsto dagli articoli 1 e 2. Il regolamento deve in ogni caso:

          a) prevedere disposizioni volte a consentire l'uso della LIS nei giudizi civili e penali, stabilendone le modalità tecniche;

          b) fissare le modalità atte a consentire l'uso della LIS nei rapporti con le pubbliche amministrazioni nonché con le amministrazioni regionali e degli enti locali;

          c) fissare le modalità dell'insegnamento della LIS nella scuola dell'obbligo al fine di rendere effettivo l'adempimento dell'obbligo scolastico per gli alunni sordi, ai sensi dell'articolo 323 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

 

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          d) fissare le modalità dell'istruzione all'interno dei corsi di laurea universitari della disciplina facoltativa dell'insegnamento della LIS;

          e) dettare ogni altra disposizione atta a consentire, attraverso l'uso della LIS, piena applicazione, relativamente ai sordi, delle disposizioni di cui agli articoli 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, anche attraverso il ricorso alle convenzioni di cui all'articolo 38 della medesima legge.